PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Piano di dislocazione territoriale).

      1. Al fine di realizzare un'equilibrata distribuzione degli enti e dei reparti delle Forze armate sul territorio nazionale, la presente legge prevede un nuovo piano di dislocazione degli stessi individuando nelle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari.

Art. 2.
(Criteri di organizzazione).

      1. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) individua, nelle regioni indicate all'articolo 1, le sedi ove ubicare nuove infrastrutture militari e stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la realizzazione e la costruzione delle stesse;

          b) individua gli enti e i reparti militari da insediare nelle sedi di cui alla lettera a);

          c) stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la costruzione o l'acquisizione di unità abitative di edilizia economica e popolare da assegnare, previa intesa con gli enti locali interessati, nella misura del 60 per cento al personale militare e prevalentemente ai volontari di truppa in servizio permanente;

          d) stabilisce i criteri, le modalità e i tempi per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle infrastrutture militari e delle strutture logistiche ad esse pertinenti, che siano sede di servizio di entità numericamente significative di volontari

 

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in ferma prefissata, breve o in servizio permanente, o dislocate in aree territorialmente disagiate.

      2. I progetti per la realizzazione e per la costruzione delle nuove infrastrutture militari e per la costruzione o l'acquisizione delle unità abitative, di cui al comma 1, lettere a) e c), sono effettuati mediante l'utilizzo privilegiato di aree demaniali assegnate o in uso al Ministero della difesa, previa intesa con le regioni e con gli enti locali interessati.

Art. 3.
(Agevolazioni).

      1. Al fine di ridurre i disagi del personale militare delle Forze armate derivanti dallo spostamento dalla sede di residenza alla sede di servizio, il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità per fornire al medesimo personale abbonamenti per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, secondo criteri e modalità da fissare in regime di concertazione e di contrattazione.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla messa in liquidazione dell'«Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa», di cui al comma 460 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.